IL RETTORE
  Visto   lo   Statuto  di  autonomia  dell'Universita'  degli  studi
Mediterranea  di  Reggio  Calabria,  emanato con decreto rettorale 29
giugno  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 21 luglio 1995, n. 169, e successive modificazioni;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6 che
disciplina  il controllo di legittimita' e di merito sugli statuti di
autonomia  delle  universita'  e  successive  modifiche  da parte del
Ministro competente;
  Considerato  che il Senato Accademico ha proposto la modifica degli
articoli 23, 24, 26, 32, 35, 64 e 73 dello Statuto di autonomia;
  Rilevato  che, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto di autonomia, le
modifiche  dello  Statuto devono essere deliberate con la maggioranza
dei 2/3 dal Senato Accademico Integrato;
  Vista  la  delibera  del Senato Accademico Integrato del 15 gennaio
2008  che  approva all'unanimita' le citate modifiche allo Statuto di
autonomia;
  Vista la nota rettorale - prot. n. 992/MCA 3 del 1° febbraio 2008 -
di  trasmissione delle proposte di modifica allo Statuto di autonomia
al Ministero competente per il prescritto controllo di legittimita' e
di merito di cui all'art. 6, comma 9, della citata legge n. 168/1989;
  Considerato  che  non  sono pervenuti, entro il termine di sessanta
giorni, rilievi da parte del MIUR;
  Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto
per l'approvazione delle citate modifiche allo Statuto di autonomia;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Lo  Statuto  di autonomia dell'Universita' degli studi Mediterranea
di  Reggio  Calabria,  emanato con decreto rettorale 29 giugno 1995 e
successive modificazioni e integrazioni, e' modificato come segue:
    L'art.  23 comma 5 secondo periodo e' modificato come segue: «...
I rappresentanti elettivi di cui alla lettera e) durano in carica tre
anni accademici.».
    L'art.  24 comma 7 secondo periodo e' modificato come segue: «...
I   membri  eletti  durano  in  carica  tre  anni  ad  eccezione  dei
rappresentanti  degli  studenti  che  durano  in  carica  un triennio
accademico.».
    L'art.  26 comma 9 e' soppresso e sostituito dal seguente: «9. Il
mandato  del  Consiglio degli Studenti e' di un triennio accademico e
coincide con quello conferito alle rappresentanze studentesche.».
    L'art.  32  comma 9 secondo periodo e' soppresso e sostituito dal
seguente:  «9.  Il  numero  dei  rappresentanti  degli studenti e' in
numero di 5, 7 e 9 rispettivamente per facolta' con non piu' di 1000,
da 1001 a 3000 e oltre 3000 iscritti.».
    L'art.   32   comma   10   e'   modificato  come  segue:  «10.  I
rappresentanti  dei  ricercatori  durano  in carica tre anni solari e
quelli degli studenti durano in carica un triennio accademico.».
    L'art.  35 comma 7 e' modificato come segue: «7. I rappresentanti
degli  studenti in seno ai Consigli dei corsi di studio sono nominati
con decreto del rettore e durano in carica un triennio accademico.».
    L'art.  64  comma 11 e' soppresso e sostituito dal seguente: «11.
Ai  fini dell'elezione delle rappresentanze studentesche negli organi
previsti  dal presente statuto, l'elettorato passivo e' limitato agli
studenti  in  corso  e  ai fuori corso non oltre il secondo anno. Nel
momento  in  cui  perdono  lo  status  di  studente, i rappresentanti
decadono  dalla  carica nei Consigli di studio di cui all'art. 35 del
presente  Statuto  di autonomia. Decadono altresi' dalla carica negli
altri  Organi,  fatta salva la contestuale iscrizione in prosecuzione
ai corsi di laurea magistrale della medesima Facolta'.».
    L'art. 73 primo comma e' modificato come segue: «1. Ai fini delle
sole  modifiche di statuto, la composizione del Senato Accademico, di
cui   all'art.   23   del  presente  statuto,  viene  modificata  con
l'integrazione  dei  seguenti  rappresentanti  eletti dalle categorie
interessate e nominati con decreto del rettore:
      a) due dei professori di ruolo di seconda fascia;
      b) un ricercatore;
      c) una unita' del personale tecnico-amministrativo.
    L'art. 73 e' ulteriormente modificato con l'integrazione, dopo il
primo  comma,  di  un  nuovo  comma con conseguente scorrimento della
numerazione  dei  commi  successivi:  «2. I rappresentanti restano in
carica  tre  anni e decadono se non permangono nella categoria da cui
sono  stati  eletti. In quest'ultimo caso, ad essi subentrano i primi
dei non eletti, fino al rinnovo dell'intera rappresentanza.».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Reggio Calabria, 14 maggio 2008
                                               Il rettore: Giovannini